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Informativa SafeGuarding della società PUNTO FITNESS S.S.D. a R.L.
MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO
DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA EX ART. 16 D.LGS. N. 39/2021
1. PREMESSA
1.1 Il presente Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva (di seguito il “Modello”) è redatto da PUNTO FITNESS SSD a R.L. (di seguito la “Società”), come previsto dall’art.16 comma 2 del D. Lgs. 39/2021 nel rispetto delle Linee Guida emanate dalla FSN/EPS cui la Società è affiliata, nonché dei canoni elaborati dal CONI con Delibera n. 255 del 25.07.2023 e dall’Osservatorio permanente del CONI per le politiche di Safeguarding, rubricati “I principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione” e contenenti le Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.
1.2 Il presente Modello si applica a tutti i Tesserati della Società, intesi anche come i suoi Soci, Dirigenti, Insegnanti Tecnici, Atleti/Allievi, lavoratori, collaboratori e volontari ed in generale agli operatori sportivi che, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi ruolo, sono a contatto con gli Atleti/Allievi o che in ogni caso sono coinvolti nell’attività dell’Società (di seguito indicati indistintamente come i “Tesserati”).
1.3 Il Modello è aggiornato dall’Amministratore Unico della Società con cadenza almeno quadriennale e quando è necessario al fine di recepire le eventuali modifiche ed integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, le raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di safeguarding, nonché le eventuali integrazioni delle Linee Guida adottate dalla FSN/EPS di affiliazione.
1.4 Il presente Modello è pubblicato sul sito internet della Società e messo a disposizione presso la sede della medesima, nonché comunicato al Responsabile delle politiche di Safeguarding (Safeguarding Officer), istituito presso la FSN/EPS di affiliazione, in modo tale da garantirne la conoscibilità da parte di tutti i Tesserati.
2. FINALITÀ
2.1 Il Modello ha lo scopo di tutelare i Tesserati, soprattutto se minori, e di prevenire le molestie, la violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione per ragioni di sesso, etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. In particolare, il Modello persegue le seguenti finalità:
a) prevenire e contrastare ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma (anche omissiva, o commissiva mediante omissione) e modalità (di persona o tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche);
b) la promozione dei diritti dei Tesserati di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati contro ogni forma di abuso, violenza, disparità di genere o qualunque altra forma di discriminazione;
c) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità ed il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, in particolare minori, e garantiscano l’uguaglianza e la valorizzazione delle diversità;
d) la consapevolezza dei Tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
e) l’individuazione e l’attuazione di adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità con le raccomandazioni del Responsabile safeguarding della Società o della FSN/EPS di affiliazione, che riducano i rischi di condotte lesive dei Tesserati, specie se minorenni;
f) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e la tutela dei segnalanti;
g) l’informazione dei Tesserati e loro genitori o tutori, se minorenni, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
h) la partecipazione della Società e dei Tesserati alle iniziative organizzate nell’ambito delle politiche di safeguarding adottate;
i) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding della Società.
3. DIRITTI, DOVERI E OBBLIGHI
3.1 Il Codice di condotta adottato dalla Società elenca i diritti, doveri ed obblighi di tutti i Tesserati, anche in funzione del ruolo ricoperto.
4. FATTISPECIE RILEVANTI
4.1 Le fattispecie rilevanti ai fini dell’adozione di misure preventive e di contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione sono:
a) “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
b) “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
c) “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
d) “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
e) “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
f) “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
g) “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
h) “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
i) “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
5. ATTIVITÀ A RISCHIO
5.1 Sono considerate soggette a rischio di condotte di abuso, violenza e discriminazione, così come descritte nell’art. 4, le seguenti attività della Società:
a) gestione degli ambienti, luoghi e spazi in cui può esservi presenza e/o esposizione fisica dei Tesserati (ad es. spogliatoi, docce, ecc.);
b) gestione degli accessi presso i luoghi di allenamento;
c) gestione delle attività sportive e degli allenamenti/lezioni;
d) viaggi, trasferte e pernotti per la partecipazione a gare e/o eventi;
e) gestione di gare, seminari, stages e/o eventi sportivi sociali;
f) selezione degli operatori sportivi;
g) le attività di comunicazione della Società;
Per quanto riguarda i trattamenti e prestazioni sanitarie con professionisti (ad es. fisioterapista, medico dello sport, nutrizionista, psicologo ecc.), si osserva che essi sono gestiti direttamente dal Tesserato con il professionista e non dalla Società e pertanto sono sotto l’esclusivo presidio e gestione del medico e/o professionista abilitato, in base alle specifiche norme deontologiche.
5.2 Il grado di rischio di verificazione di fenomeni abusivi, violenti e discriminatori può essere classificato in:
a) Nullo: la fattispecie di abuso, violenza, discriminazione non è configurabile;
b) Basso: l’attività è ben controllata e/o le attività dove si configurano le fattispecie di abuso/discriminazione/violenza sono rare;
c) Medio: la Società ha minimi strumenti di controllo per il monitoraggio delle attività ovvero l’attività è ben controllata ma le fattispecie di reato potenziali sono frequenti;
d) Elevato: la Società ha insufficienti strumenti di controllo per il monitoraggio delle attività.
Nell’attribuzione della probabilità si tiene conto, come grado e/o fattore di controllo dei processi aziendali, tra gli altri:
a) Cause organizzative/procedurali, come lacune o insufficienze nel sistema organizzativo – gestionale;
b) Mancanza o insufficienza di un sistema di controlli interni preventivi, ovvero mancanza di controlli;
c) Problemi di comunicazione interna delle procedure o delle regole ovvero mancanza di informazione sulle procedure;
d) Difficoltà di individuare i responsabili di singole operazioni, nonché assenza di registrazione delle stesse;
e) Eventuale negligenza dei dipendenti/collaboratori.
Nella tabella che segue è individuato il grado di rischio per ogni attività abusiva, violenta o discriminatoria di cui all’art. 4 del presente Modello, tenendo conto delle misure di prevenzione implementate dalla Società:
CONDOTTA NULLO BASSO MEDIO ELEVATO
abuso psicologico X
abuso fisico X
molestia sessuale X
abuso sessuale X
Negligenza X
Incuria X
abuso di
matrice religiosa X
Bullismo X
Cyberbullismo X
Comportamenti
discriminatori X
6. MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTROLLO
6.1 Trasparenza e pubblicità
(i) La Società pubblica sul proprio sito internet e mette a disposizione presso la propria sede il presente Modello ed il Codice di condotta, per garantire la piena e fruibile accessibilità ai diritti e ai doveri dei Tesserati, insieme la conoscenza delle procedure da seguire per effettuare le segnalazioni di violazione.
(ii) La Società comunica tempestivamente l’adozione del Modello al proprio Responsabile safeguarding ed al Safeguarding Office della FSN/EPS di affiliazione.
(iii) La Società comunica ogni informazione rilevante al proprio Responsabile safeguarding.
6.2 Formazione dei lavoratori, collaboratori e volontari
(i) La Società, laddove non indetti dalla FSN/EPS di affiliazione, organizza corsi periodici di formazione rivolti a tutti i soggetti della Società che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell’attività sportiva e sono a contatto con i Tesserati, soprattutto se minori.
(ii) Tutti i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a partecipare agli incontri formativi organizzati dalla Società ed ai corsi di aggiornamento annuali previsti dalla FSN/EPS di affiliazione in materia di safeguarding, con l’obbligo di giustificare la loro eventuale assenza.
(iii) Sono oggetto di formazione le seguenti materie: safeguarding in generale; diritti e doveri di atleti e istruttori; rapporti con gli atleti, in particolar modo se minorenni; coaching; segnali di riconoscimento di situazioni di abuso o di difficoltà psichica; alimentazione sportiva; antidoping; inclusione; disabilità.
6.3 Accesso e uso dei locali
(i) L’accesso alla struttura dove si svolgono gli allenamenti/lezioni dei Tesserati minori è sempre garantito ai genitori o chi ne fa le veci.
(ii) Durante le sessioni di allenamento/lezione è consentito l’accesso agli spogliatoi esclusivamente agli Atleti/Allievi della Società; sono garantiti spogliatoi distinti per genere, o, in alternativa, nel caso in cui ciò non sia logisticamente disponibile, vengono predisposti turni per usufruire dello spogliatoio secondo il genere.
(iii) Gli Insegnanti Tecnici possono entrare negli spogliatoi dedicati agli Atleti/Allievi solo per motivi strettamente connessi alla pratica sportiva. Agli Insegnanti Tecnici viene riservato uno spogliatoio distinto o, in alternativa, nel caso in cui ciò non sia logisticamente disponibile, vengono predisposti turni per usufruire dello spogliatoio.
(iv) Durante le sessioni di allenamento/lezione non è consentito l’accesso agli spogliatoi ad utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un Insegnante Tecnico o Dirigente della Società e comunque solo per l’eventuale assistenza a Tesserati minorenni o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale.
(v) Non è consentito l’utilizzo di smartphone, foto/video camere o qualsiasi altro dispositivo di ripresa all’interno degli spogliatoi.
(vi) Le misure di cui ai precedenti punti sono attuate anche in occasione di gare, seminari, stages e/o eventi sportivi organizzati dalla Società.
6.4 Trasferte
(i) In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli Atleti/Allievi devono essere riservate camere, eventualmente in condivisione con Atleti/Allievi dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggiano gli Insegnanti Tecnici, i Dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l’Atleta/Allievo e l’accompagnatore.
(ii) Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli Atleti/Allievi accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l’integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente Modello.
(iii) Durante le trasferte in cui partecipano Atleti/Allievi di diverso sesso, è garantita la distribuzione delle stanze in base al sesso di appartenenza e gli accompagnatori sono obbligati a vigilare sul rispetto dell’assegnazione delle stanze.
(iv) Nel caso in cui la distribuzione delle stanze non possa avvenire come specificata nei precedenti punti, viene richiesta l’espressa autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci oppure l’accompagnamento di persona da parte di questi ultimi.
(v) Nel caso di trasferte con mezzi e/o volontari della Società, per i minorenni trasportati viene richiesta l’autorizzazione scritta dei genitori o di chi ne fa le veci.
6.5 Gestione delle attività sportive e degli allenamenti/lezioni
(i) Gli Insegnanti Tecnici oltre che attenersi a quanto stabilito nel Codice di condotta della Società devono in particolare:
a) informarsi preliminarmente in merito a specifiche esigenze e/o problematiche (anche di salute) degli Atleti/Allievi, al fine di gestire in modo adeguato la situazione;
b) comportarsi in modo consono al proprio ruolo, astenendosi dall’utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
c) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l’utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
d) intervenire immediatamente per contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione tra Atleti/Allievi nell’ambito delle attività sportive e/o degli allenamenti/lezioni a loro affidati;
e) evitare ogni contatto fisico non necessario con gli Atleti/Allievi, in particolare se minori; nel caso in cui fosse necessario correggere posture e/o tecniche intervenendo direttamente sulla persona, evitare di toccare le parti intime (es. genitali, seni, cosce, glutei);
f) comunicare e condividere con gli Atleti/Allievi, in particolare se minori, gli obiettivi sportivi, educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi;
g) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con Atleti/Allievi, in particolare se minori, anche mediante social network e canali di comunicazione a distanza o di messaggistica rapida; nel caso in cui fosse necessario dare comunicazioni di servizio, utilizzare il gruppo Whatsapp ufficiale a ciò dedicato.
h) gestire la programmazione dell’attività sportiva e degli allenamenti/lezioni con gli Atleti/Allievi con competenza e professionalità nel rispetto dello sviluppo psicofisico di ogni Atleta/Allievo, tenendo in considerazione la sua età, condizione e preparazione fisica ed obiettivi sportivi/agonistici;
i) trattare tutti in egual modo, ponendo la medesima attenzione e dedicando lo stesso tempo, rispetto e dignità sia ai più talentuosi che ai meno dotati;
j) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli Atleti/Allievi loro affidati;
k) sostenere i valori dello Sport, altresì educando al ripudio di sostanze e/o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive degli Atleti.
(ii) Durante gli allenamenti/lezioni è consentito agli Insegnati Tecnici di fare riprese foto/video delle performance degli Atleti/Allievi a fini didattici (ad esempio, per feedback con l’Atleta/Allievo, video-analysis, studio ecc.) o di documentazione dell’attività svolta; non è peraltro ammessa la pubblicazione e/o diffusione di tali riprese, se non dietro espressa autorizzazione della persona ripresa (o suoi genitori o chi ne fa le veci, in caso di minorenne) e – congiuntamente – della Società.
6.6 Supporto psicologico e psico-terapeutico
(i) La Società può organizzare, nei limiti delle proprie possibilità, incontri di gruppo con psicologi o psico-terapeuti per i Tesserati (siano essi Atleti/Allievi, lavoratori, collaboratori e volontari) che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell’attività sportiva oppure adoperarsi per mettere a loro disposizione i contatti di un professionista per poter ricevere assistenza psicologica o psico-terapeutica, anche in materia di disturbi alimentari negli sportivi, nel rispetto del principio di riservatezza, a spese dell’interessato.
6.7 Selezione degli operatori sportivi
(i) Nella selezione dei candidati per le funzioni di operatori sportivi, al fine di garantire che essi siano idonei ad operare nell’ambito delle attività della Società ed in diretto contatto con i Tesserati, soprattutto se minori, l’organo direttivo della Società procede:
a) alla verifica del possesso delle qualifiche e requisiti idonei per l’espletamento dell’incarico;
b) ad un colloquio preliminare con il candidato, avente ad oggetto anche le tematiche di safeguarding;
c) alla verifica, presso gli uffici della FSN/EPS di affiliazione, della sussistenza di precedenti disciplinari, a carico del candidato, nelle ipotesi previste dal presente codice e dalla normativa in materia di politiche di safeguarding;
d) all’acquisizione obbligatoria delle idonee certificazioni rilasciate da parte delle autorità competenti relative ai precedenti penali del candidato.
(ii) È causa ostativa alla conclusione oppure alla prosecuzione del rapporto di lavoro aver ricevuto:
a) una condanna penale passata in giudicato per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale), 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di minorenni);
b) una squalifica o inibizione sportiva definitiva complessivamente superiore ad un anno, da parte delle FSN/EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
(iii) La Società ha il potere di controllare periodicamente il possesso dei requisiti e delle certificazioni richieste anche durante l’esecuzione del contratto di lavoro o di collaborazione.
6.8 Inclusione
(i) La Società favorisce pari diritti e opportunità tra i propri Tesserati indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.
(ii) La Società si impegna a favorire la partecipazione alla propria attività anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico, se necessario anche mediante sconti delle quote di tesseramento e/o corsi.
(iii) La Società si impegna a favorire la partecipazione di Atleti/Allievi con disabilità fisica o intellettivo-relazionale, attraverso un programma che prevede l’integrazione con gli altri Atleti/Allievi.
(iv) La Società favorisce sessioni di dialogo e confronto sui temi dell’inclusività e della non discriminazione tra i Tesserati.
6.9 Comunicazione, relazioni istituzionali e mass media
(i) La comunicazione verso l’esterno, le relazioni istituzionali ed i rapporti con i mass media sono di stretta competenza del Presidente della Società o di suo delegato, a prescindere dai mezzi e/o canali utilizzati (es. web, social, comunicati e conferenze stampa, interviste, video, team meeting ecc.).
(ii) Nella comunicazione deve essere utilizzato un linguaggio appropriato, evitando espressioni volgari, offensive e/o discriminatorie; non si non deve mai travalicare il corretto esercizio di critica ed espressione del pensiero, astenendosi da commenti o considerazioni lesive della persona e della sua dignità, sia dirette che indirette, a prescindere che sia una comunicazione destinata ai Tesserati o verso l’esterno.
6.10 Reporting e monitoraggio
(i) Ogni sei mesi, gli Insegnanti Tecnici e a tutti coloro che per qualunque ragione entrano in contatto con gli Atleti/Allievi in modo continuativo, devono presentare all’Amministratore Unico ed al Responsabile safeguarding della Società una relazione sull’andamento dell’attività e sugli aspetti di safeguarding.
(ii) L’Amministratore Unico, avvalendosi anche dell’ausilio del Responsabile safeguarding, effettua un monitoraggio periodico dell’efficacia delle misure preventive e di controllo del Modello, implementando, se necessario, le opportune azioni di miglioramento.
(iii) La Società redige annualmente una relazione sulle attività preventive e di controllo effettuate durante l’anno precedente, indicando l’attività di formazione svolta, il grado di partecipazione dei Tesserati, eventuali procedimenti di segnalazioni di abusi/violenze/discriminazioni iniziati e loro esito, sanzioni adottate, misure correttive, piani di azione adottati per risolvere criticità e piani programmatici.
6.11 Trattamento dei dati personali
(i) A tutti i Tesserati (o esercenti la potestà genitoriale, se minorenni), all’atto dell’iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).
(ii) I dati personali raccolti devono essere gestiti e trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.
(iii) In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell’interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti.
(iv) La Società, fermo restando il preventivo consenso raccolto all’atto dell’iscrizione/tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i Tesserati prodotte durante le attività sociali, ma non è consentita produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i Tesserati.
(v) La documentazione (cartacea e/o digitale) raccolta dalla Società contenente dati personali deve essere custodita garantendo l’inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati.
(vi) Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono rispettare le istruzioni a loro impartite dalla Società in qualità di titolare del trattamento dei dati.
7. RESPONSABILE PER LE POLITICHE DI SAFEGUARDING
7.1 La Società nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (cd. Responsabile per le politiche di Safeguarding, di seguito anche il “Responsabile safeguarding” allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati, soprattutto di quelli minorenni, anche ai sensi dell’art. 33 comma 6 D. Lgs. 36/2021 e giusta delibera della Giunta Nazionale del CONI del 25 luglio 2023, n. 255.
7.2 Il Responsabile safeguarding non deve aver conseguito condanne penali e, prima della formalizzazione della nomina, la Società deve acquisire il certificato del casellario giudiziale ai sensi dell’art. 25 bis del D.P.R. n. 313/2002 e del D.lgs. n. 39/2014.
7.3 Il Responsabile safeguarding non deve aver subito procedimenti disciplinari per abuso, violenza o discriminazione su atleti o altri lavoratori sportivi.
7.4 Il Responsabile safeguarding, esterno o interno che sia, è dotato di autonomia e indipendenza rispetto all’organizzazione dell’Società.
7.5 Il Responsabile safeguarding deve avere esperienza e competenza del settore sportivo praticato dalla Società, garantendo la massima serietà e buon senso nell’adempimento dei propri compiti.
7.6 La nomina del Responsabile safeguarding è senza indugio pubblicata sulla homepage della Società o messa a disposizione presso la sede della medesima nonché comunicata al Safeguarding Office della FSN/EPS di affiliazione.
7.7 La nomina ha durata annuale, salvo rinnovo.
7.8 Il Responsabile safeguarding ha l’obbligo di partecipare ai corsi di formazione e ai seminari informativi organizzati dalla FSN/EPS di affiliazione.
7.9 Il Responsabile safeguarding, favorendo la collaborazione dei Tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva della Società, ha il compito di:
a) promuovere la corretta applicazione del Codice di condotta e del Modello;
b) adottare le opportune iniziative, anche con carattere d’urgenza, per prevenire e contrastare nell’ambito della Società ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
c) segnalare al Safeguarding Office della FSN/EPS di affiliazione eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
d) garantire la riservatezza delle attività svolte in ragione del proprio ruolo;
e) formulare all’Amministratore Unico della Società le proposte di aggiornamento del Modello e del Codice di condotta, tenendo conto delle caratteristiche della Società;
f) valutare annualmente l’adeguatezza Modello e del Codice di condotta, eventualmente implementando un piano d’azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
g) partecipare all’attività obbligatoria formativa organizzata dalla FSN/EPS di affiliazione o dalla Società.
7.10 Al fine di svolgere il proprio ruolo, il Responsabile safeguarding può:
(i) accedere alle strutture sportive in uso alla Società laddove lo ritenga necessario;
(ii) effettuare audizioni dei Dirigenti, Insegnanti Tecnici, Tesserati e di chiunque entri a contatto con gli Atleti/Allievi;
(iii) effettuare ispezioni senza preavviso.
8. SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI
8.1 La segnalazione di comportamenti in violazione del Codice di condotta e/o del Modello adottati dalla Società può essere effettuata:
a) oralmente, al Responsabile safeguarding della Società;
b) inoltrando una e-mail all’indirizzo fornito dal Responsabile safeguarding della Società;
c) inoltrando una raccomandata all’indirizzo indicato dal Responsabile Safeguarding della Società.
Nel caso di una denuncia che coinvolga un minore come presunta vittima, i genitori o il tutore legale del minore devono essere tempestivamente informati, a condizione che ciò non sia considerato un rischio per la sicurezza del minore.
8.2 Non sono ammesse segnalazioni anonime. La Società tutela tutti coloro che effettuano in buona fede una segnalazione, tra cui:
a) chi ha presentato una denuncia o una segnalazione;
b) chi manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
c) chi ha assistito o sostenuto un Tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
d) chi ha reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
e) chi ha intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding della Società.
8.3 La procedura di segnalazione si compone delle seguenti fasi:
a) segnalazione;
b) registrazione della segnalazione in un apposito registro conservato dal Responsabile safeguarding;
c) istruttoria della segnalazione;
d) chiusura dell’istruttoria e comunicazione delle risultanze alla Società e, laddove ne ricorrano i presupposti, agli Organi di giustizia sportiva.
8.4 Dopo aver ricevuto la segnalazione il Responsabile safeguarding è chiamato ad accertare la veridicità dei fatti riportati dal segnalante e ad ascoltare tutte le parti coinvolte, redigendo apposito verbale, custodito garantendo le misure adeguate di sicurezza e riservatezza.
8.5 Laddove ne sussistano i presupposti, il Responsabile safeguarding deve anche comunicare la segnalazione al Safeguarding Office della FSN/ESP di affiliazione, nonché agli organi di giustizia sportiva.
8.6 Nelle ipotesi in cui siano stati segnalati eventi estremamente gravi e sussistano evidenti prove a loro supporto, il Responsabile safeguarding può sollecitare l’Amministratore Unico della Società ad adottare misure cautelari di carattere sospensivo.
9. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO
9.1 Le violazioni al Codice di condotta, al Modello ed agli eventuali ulteriori Regolamenti emanati dalla Società o dalla FSN/EPS di appartenenza, possono determinare, come conseguenza, azioni disciplinari a carico degli interessati, anche a prescindere dall’instaurazione di un giudizio penale nel caso in cui il comportamento integri una fattispecie di reato. La valutazione disciplinare può inoltre non coincidere con l’eventuale giudizio espresso in sede penale, potendo tale valutazione riguardare anche comportamenti che semplicemente infrangono le regole procedimentali e d’azione previste dal Codice e/o Modello e tuttavia non ancora costituenti reato.
9.2 Il tipo e l’entità delle sanzioni verranno applicate, in concreto, dall’Amministratore Unico, sentito il parere del Responsabile Safeguarding della Società, sulla base dei seguenti criteri generali di valutazione:
a) dolo o colpa della condotta inosservante;
b) rilevanza e gravità degli obblighi violati;
c) livello ricoperto di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
d) responsabilità esclusiva o concorrente nel determinare la violazione;
e) professionalità e personalità del soggetto, precedenti disciplinari, circostanze in cui è stato commesso il fatto illecito.
9.3 L’irrogazione delle sanzioni disciplinari è ispirata ai principi di autonomia (rispetto all’eventuale processo penale), immediatezza, proporzionalità ed equità.
9.4 Le sanzioni possono consistere in:
(i) richiamo verbale per mancanze lievi;
(ii) ammonizione scritta;
(iii) multa fino a €100,00.
(iv) sospensione dall’incarico o dall’attività fino a 6 mesi, con allontanamento dalle strutture di allenamento e gara;
(v) risoluzione del contratto in caso di collaboratore retribuito (in caso di collaboratore anche socio della Società, espulsione dello stesso);
(vi) Espulsione
Oltre alla sanzione, è fatto salvo il diritto della Società di chiedere il risarcimento dei danni (morali e materiali) subiti in conseguenza della violazione.
9.5 Resta inteso che i Tesserati soggetti alle sanzioni della sospensione temporanea o dell’espulsione, a seconda della gravità delle infrazioni commesse, non hanno possibilità di rimborso di quote eventualmente versate a qualsiasi titolo.
9.6 Ove la prosecuzione dell’attività nel contesto della Società possa arrecare pregiudizio ai Tesserati, potrà disporsi la sospensione cautelare dalle attività sportive in attesa della definizione del procedimento endoassociativo.
9.7 Viene garantito il diritto di difesa dell’interessato, concedendo un termine di 20 giorni dal ricevimento della contestazione disciplinare, per presentare le proprie controdeduzioni e con facoltà di richiedere l’audizione personale.
9.8 Resta impregiudicata l’applicazione delle sanzioni previste dai Regolamenti della FSN/EPS di appartenenza da parte degli Organi competenti.
9.9 Nel caso di segnalazioni non veritiere, meramente strumentali e/o intenzionalmente dirette a ledere ingiustamente il soggetto segnalato, il responsabile sarà soggetto alle azioni penali e civili a suo carico.
9.10 Nel caso in cui l’Interessato sia sottoposto anche a procedimento penale e/o disciplinare sportivo, l’Amministratore Unico può sospendere il procedimento endoassociativo in attesa della pronuncia dell’Autorità giudiziaria competente. In tal caso, l’Amministratore Unico, a seconda della gravità dei fatti contestati, può altresì sospendere cautelarmente l’interessato dall’incarico o dall’attività fino alla definizione del procedimento penale e/o sportivo a suo carico.
Approvato dall’Amministratore Unico in data 23 agosto 2024
L’Amministratore Unico