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Statuto della società SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. TEAM PERLUNGHER
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TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO, ATTIVITÀ ESERCITABILI E RI- CONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI
Articolo 1 Denominazione
1. È costituita, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge, la so- cietà sportiva dilettantistica, costituita in forma di società a responsabilità limi- tata, denominata: “SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. TEAM PERLUNGHER" società sportiva dilettantistica a responsabilità limita- ta”, in breve “S.S.D.A.R.L. TEAM PERLUNGHER” (di seguito, nel presente Statuto, anche “Società”).
Articolo 2
Sede sociale e domicilio dei soci
1. La Società ha sede legale nel Comune di Loano (SV), come risultante dall’appo- sita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice civile.
2. Compete all’organo amministrativo la facoltà di istituire e sopprimere, in Italia e all’estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimen- ti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate. L’organo am- ministrativo può altresì deliberare in merito al trasferimento della sede sociale in altro indirizzo dello stesso Comune ove la Società è ubicata.
3. Compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi seconda- rie, nonché la decisione sul trasferimento della sede sociale in altro Comune ri- spetto a quello in cui la Società è ubicata.
4. Per tutti i rapporti con la Società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei Sindaci e del Revisore, se nominati, è quello risultante dal Registro Imprese. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente Sta- tuto.
Articolo 3 Durata della Società
1. La durata della società è fissata al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con decisione dei soci. La Società è costituita a tempo indeterminato.
Articolo 4 Assenza di fine di lucro
1. La Società non ha fine di lucro e destina eventuali utili ed avanzi di gestione al- lo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
2. È esclusa ogni forma di distribuzione, anche indiretta, di utili, proventi o avanzi
di gestione, nonché di fondi e riserve comunque denominati a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, durante la vita della società, salvo che la destinazione o distribuzione non siano
imposte dalla legge e salvo quanto previsto all’art. 8 commi 3, 4 e 4-bis del D. Lgs. n. 36/2021.
Articolo 5 Scopo e oggetto sociale
1. La Società è apartitica, apolitica, aconfessionale e ha per scopo l’esercizio, la promozione e la diffusione dell’attività sportiva dilettantistica, comprese le atti- vità didattiche e formative.
2. La Società ha per oggetto sociale l’esercizio in via stabile e principale dell’orga- nizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche con particolare riferi- mento alle discipline sportive di kickboxing e del muay thai, ivi incluse attività didattiche e formative, nonché di preparazione e di assistenza alle attività sporti- ve dilettantistiche.
3. Per il miglior raggiungimento dei suoi scopi sociali, la Società potrà, tra l’altro:
3.1 Svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impian- ti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva, nonché di aggiorna- mento e perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva stessa, im- pegnandosi, a tutela della salute dei tesserati, alla repressione dell'uso di so- stanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli stessi nelle attività sportive; l'istituzione di centri estivi ed invernali con finalità
sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
3.2 Organizzare e attuare programmi didattici finalizzati all’avvio, all’aggiorna- mento ed al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoria- le ed agonistica, compresi studi, corsi, stage di insegnamento e pubblicazio-
ni al fine di diffondere le discipline sportive;
3.3 Assumere in proprio la gestione di impianti sportivi e ricreativi polivalenti
di ogni tipo, pubblici e privati, curandone anche tutti gli aspetti collaterali quali, a titolo esemplificativo, la gestione di bar, ristoranti, posti di ristoro, macchine automatiche di distribuzione, strutture ricettive e spacci di prodot- ti sportivi - quali abbigliamento e articoli sportivi- posti all'interno degli im- pianti stessi, proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di conven- zioni con enti pubblici e privati;
3.4 Assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazio- ni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commer- ciali (anche di import - export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, neces- sarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali;
3.5 Assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualun- que natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio ovvero aven- ti una funzione strumentale al raggiungimento dell’oggetto sociale, concede- re finanziamenti, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche rea- li, acquistare e cedere crediti
Articolo 6
Attività secondarie e strumentali
1. La Società può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività principali, nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui all’art. 9 del D.lgs. n. 36/2021 e ss.mm.ii.
Articolo 7
Affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi
1. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte delle Federazioni sportive nazio- nali, delle Discipline sportive associate e/o degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI cui delibererà di affiliarsi e ai fini della qualifica di SSD, la Società dovrà risultare iscritta nell’apposito Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RNASD) di cui all’ all’art. 4 comma 1 del D. Lgs. n. 39/2021.
2. La Società si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché alle disposizioni statutarie e regolamentari delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e/o degli Enti di promozione spor- tiva cui la medesima delibererà di affiliarsi.
3. La Società si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché tutte le deci- sioni che le Autorità federali dovessero prendere in eventuali vertenze di carat- tere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva dilettantistica.
TITOLO II
CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI AL CAPITALE E FINANZIAMENTI DEI SOCI
Articolo 8
Capitale sociale e sue variazioni
1. Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.
2. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d’opera o di ser- vizi a favore della Società. Il conferimento può avvenire anche mediante la pre- stazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con cui vengono garantiti, per l’intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d’opera o di servizi a favore della so- cietà. In tal caso, resta salva per il socio la possibilità di sostituire la polizza o la fideiussione appositamente prestata con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Società.
3. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di au- mento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascu- no di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettua- ta. Si applica la disposizione dell’art. 2481-bis del c.c. in caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.
4. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumen- to del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall’organo amministrativo a cia- scun socio recante l’avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l’esercizio del diritto di opzione predetto.
5. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emis- sione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale ri- chiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale so- ciale non lo escluda. Se l’aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia a seguito dell’esercizio del diritto di opzione che a seguito dell’e- sercizio del diritto di prelazione delle partecipazioni inoptate, l’organo ammini- strativo non può eseguire il collocamento della quota inoptata presso terzi e-
stranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale
sociale non lo consenta.
6. I soci possono decidere che la sottoscrizione delle partecipazioni emesse in se-
de di aumento del capitale sociale sia in tutto o in parte riservata a terzi estra- nei alla compagine sociale o che il diritto di opzione sia comunque escluso o li- mitato; in tal caso, la decisione di aumento del capitale sociale deve esplicitare le ragioni della limitazione o dell’esclusione del diritto di opzione e spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 c.c.
7. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumen- to del capitale sociale non spetta per quelle partecipazioni di nuova emissione che, secondo la motivata decisione dei soci di aumento del capitale, devono es- sere liberate mediante conferimenti in natura o conferimenti di prestazioni d’o- pera o di servizi; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 c.c.
8. La Società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli eser- cizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti indicati all’art. 8, comma 3, del D.lgs. n. 36/2021.
Articolo 9
Quote di partecipazione e loro trasferimento
1. Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costi- tuire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.
2. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferi- mento e i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipa- zione da ciascuno posseduta.
3. Nel caso di comproprietà di una partecipazione, si applica il disposto dell’art. 2468, comma 5, c.c.
4. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successio- ne a causa di morte.
5. Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla Società dal momen- to del deposito, a cura del notaio autenticante, presso l’ufficio del Registro Im- prese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Si applicano le disposi- zioni di cui all’art. 2470 c.c.
Articolo 10
1. Il socio può recedere dalla Società, per l’intera sua partecipazione, nei casi pre- visti dagli artt. 2473 e 2497-quater del Codice civile nonché negli altri casi pre- visti per legge.
2. Il socio che intende recedere deve darne comunicazione all’organo amministra- tivo mediante lettera raccomandata spedita entro 30 (trenta) giorni dall’iscrizio- ne nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima al recesso o, in mancanza, dalla trascrizione di detta decisione nel libro degli amministratori op- pure, in mancanza anche di quest’ultima, dalla conoscenza del fatto o dell’atto che legittima il recesso.
3. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta al- l'organo amministrativo della società.
4. Il recesso non può essere esercitato e, se è già stato esercitato, è privo di effica- cia, se la Società revoca la delibera che lo ha legittimato o se è deliberato lo scioglimento della Società.
5. Il socio receduto ha diritto di ottenere esclusivamente il rimborso del capitale
effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti e se- condo le condizioni dell’art. 8, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 36/2021. Si applicano le disposizioni dell’art. 2473, comma 4, c.c..
Articolo 11 Ammissione ed esclusione del socio
1. Possono essere ammessi in qualità di soci le persone fisiche o giuridiche che, condividendo le finalità della Società, presentino formale richiesta indirizzata all’organo amministrativo. L’organo amministrativo rilascia il gradimento all’ammissione di un nuovo socio entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta di ammissione.
2. In caso di diniego di ammissione, il soggetto interessato potrà ricorrere all’As- semblea dei soci. Quest’ultima dovrà riunirsi non oltre 30 (trenta) giorni dall’avvenuta ricezione del ricorso e delibererà senza indugio sull’ammissione del nuovo socio. La delibera dell’Assemblea dei soci è insindacabile e deve es- sere portata a conoscenza dell’interessato entro i 30 (trenta) giorni successivi al- la sua adozione.
3. Il diniego di ammissione non può essere adottato per motivazioni, anche indiret- tamente, discriminatorie.
4. L’organo amministrativo delibera altresì sull’esclusione del socio:
a. qualora quest’ultimo non sia in regola con i versamenti del capitale sot- toscritto o con i conferimenti dovuti, previa diffida a adempiere entro un
termine congruo stabilito dall’organo amministrativo;
b. qualora il socio-persona giuridica sia dichiarato fallito o sottoposto ad
altra procedura concorsuale;
c. in caso di inadempimento o di impossibilità di adempimento del conferi-
mento d’opera o di servizi;
d. qualora il socio sia responsabile di fatti gravemente dannosi per la So-
cietà, come, ad esempio, divulgazione di notizie riservate o false o gra- vemente lesive dell’immagine della Società; rifiuto di collaborare con al- tri soci; ingiustificata e reiterata assenza alle riunioni sociali;
e. in caso di radiazione dalla Federazione sportiva di riferimento o dalla Società per provvedimenti disciplinari degli organi di giustizia federali o sociali.
5. Nel caso di esclusione del socio, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.
Articolo 12 Finanziamenti dei soci
1. La Società può acquisire, previo consenso individuale del socio, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi, salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente norma- tiva.
2. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al ca- pitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.
3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467 c.c.
4. Il credito dei Soci per finanziamento alla Società non è trasferibile disgiunta-
mente dalla quota di partecipazione.
5. II trasferimento di una quota societaria ai sensi del precedente art. 9 del presen- te Statuto implica, fra l’altro, la successione dell’avente causa nel rapporto di finanziamento con la Società, sia esso ad integrazione o in conto aumento del capitale sociale. Pertanto, la cessione della quota societaria comporta, automa- ticamente, il subentro della parte cessionaria nella posizione giuridica soggetti- va di creditore, pro quota, dell'importo versato a titolo di finanziamento nei confronti della Società, nonché il conferimento di espresso mandato alla So- cietà stessa di effettuare la relativa variazione contabile.
TITOLO III
ORGANI DELLA SOCIETÀ, DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEA
Articolo 13 Organi della Società
1. Sono organi della Società:
a) l’Assemblea dei soci;
b) l’Organoamministrativo;
c) l’Organo di controllo e di revisione legale dei conti (se nominato in forza
di legge o per deliberazione dei soci).
Articolo 14 Decisioni dei soci
1. I soci decidono sulle materie espressamente attribuite alla loro competenza in base alle previsioni del presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo (1/3) del capita- le sociale sottopongono alla loro approvazione.
2. In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:
a) l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, nei limiti di quan-
to previsto all’art. 8, commi 3, 4 e 4-bis del D. Lgs. n. 36/2021 e successi-
ve modificazioni;
b) lanominadegliamministratori;
c) nei casi previsti all’art. 2477 c.c., la nomina dei sindaci e del presidente del
Collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale
dei conti;
d) lemodificazionistatutarieodell’attocostitutivo;
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modi-
ficazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rile-
vante modificazione dei diritti dei soci.
3. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro Imprese e in regola con i versa-
menti del capitale sottoscritto o con i conferimenti dovuti. Il voto del socio va- le in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.
4. Le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che in sede assembleare di cui all’art. 15 del presente Statuto, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso, dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.
5. Le decisioni concernenti la nomina degli amministratori, le modificazioni statu- tarie e dell’atto costitutivo o il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci devono essere adottate in sede assembleare.
6. In ogni caso, le decisioni dei soci devono essere adottate in sede assembleare qualora lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo (1/3) del capitale sociale.
7. Delle decisioni dei soci deve essere redatto apposito verbale, trascritto nel li- bro delle decisioni dei soci ai sensi dell’art. 2478, comma 1, n. 2) c.c..
Articolo 15 Assemblea dei soci
1. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano della Società. L’Assemblea, regolar- mente convocata e costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le sue delibe- razioni, se adottate nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto, vincola- no tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L’Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio d’esercizio. L’Assemblea dei soci è convocata dall’Organo ammini- strativo ogniqualvolta sia ritenuto opportuno e, comunque, qualora ne facciano richiesta, tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo).
3. La convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata o con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche telematico, ivi inclusi telefax e posta elettroni- ca, purché idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, fatto perve- nire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese almeno otto (8) giorni prima del giorno fissato per l’adunanza. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno.
4. L’Assemblea è convocata, di regola, presso la sede sociale. L’Assemblea potrà svolgersi anche con modalità telematiche, purché ne sia dato atto nel verbale e sia garantita in ogni momento:
a. l’individuazione dei partecipanti;
b. la possibilità per ciascun partecipante di intervenire, nonché di visiona-
re, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria; c. la contestualità dell’esame e della deliberazione.
5. In caso di Assemblea svolta con modalità telematiche, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui siano contestualmente presenti il Presidente e il Segreta- rio verbalizzante.
6. L’Assemblea dei soci è presieduta, a seconda del modello organizzativo prescel- to, dall’Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazio- ne o, in caso di sua mancanza o assenza, dalla persona di volta in volta designa- ta dagli intervenuti. Il Presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della co- stituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgi- mento dell’Assemblea e accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali ac- certamenti deve essere dato atto nel verbale.
7. Il presidente dell’Assemblea è assistito da un Segretario, designato di volta in volta dalla maggioranza semplice dei presenti.
8. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea tramite delega scritta, consegnata al delegato anche a mezzo telefax o posta elettronica. In tal caso, la relativa do- cumentazione è conservata nel libro delle decisioni dei soci, secondo quanto prescritto all’art. 2478, comma 1, n. 2), c.c..
9. L’Assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
10. L’Assemblea dei soci delibera a maggioranza assoluta. Nel caso in cui la delibe- ra abbia ad oggetto modifiche statutarie o dell’atto costitutivo o il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto socia- le o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l’Assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
11. Delle deliberazioni dell’Assemblea deve essere redatto apposito verbale, tra- scritto nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell’art. 2478, comma 1, n. 2) c.c..
Le decisioni dei soci che non sono state adottate in conformità alle disposizioni del presente Statuto possono essere impugnate dai soci dissenzienti, da ciascun ammini- stratore e dall’Organo di controllo entro 90 (novanta) giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Si applicano le disposizioni dell’art. 2479-ter c.c..
TITOLO IV
ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Articolo 16 Organo amministrativo
1. La Società può essere amministrata:
a) da un amministratore unico;
a) da più amministratori, mediante costituzione di un Consiglio di Ammini-
strazione, in numero variabile da 2 (due) a 7 (sette).
2. In caso di nomina di più persone, l’amministrazione della Società può essere ad es-
se affidata disgiuntamente oppure congiuntamente ai sensi degli articoli 2257 e 2258 del c.c.. Spetta in ogni caso all’Organo amministrativo la redazione del pro- getto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione e le decisioni di aumento del capitale sociale ai sensi dell’art. 2481 c.c.
3. La scelta del modello di amministrazione compete ai soci ai sensi dell’art. 2479 c.c..
4. L’Organo amministrativo compie le operazioni di ordinaria e straordinaria am- ministrazione necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale ed è investito del- le competenze attribuitegli dalle previsioni del presente Statuto.
5. L’amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci. In ogni caso, l’assunzione della carica di amministratore è subordina- ta al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.
6. I componenti dell’Organo amministrativo durano in carica per tre esercizi o per il periodo fissato all’atto della nomina e sono rieleggibili.
7. Gli amministratori sono nominati e revocati con decisione dei soci assunta in se- de assembleare, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell’atto costitutivo. La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell’interessato, di una dichiarazione che attesti l’inesistenza, a suo cari- co, delle cause di ineleggibilità di cui all’art. 2382 c.c., nonché di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione europea. Nel caso in cui gli amministratori siano nominati a tempo indeterminato, l’Assemblea dei soci può revocarli dalla carica anche in assenza di giusta causa.
8. Entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, gli amministratori devo- no chiederne l’iscrizione nel Registro Imprese, indicando il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché l’eventuale at- tribuzione della rappresentanza della Società, precisando se disgiunta o con- giunta. Si applica il disposto dell’art. 2383, comma 5, c.c..
9. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che im- porta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad eser- citare uffici direttivi. È fatto divieto agli amministratori della Società di ricopri- re qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche
nell’ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP ai sen- si dell’art. 11 del D.Lgs. n. 36/2021.
Articolo 17 Consiglio di Amministrazione
1. Quando l’amministrazione della Società è affidata a più persone, queste costitui- scono il Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta l’anno per la pre- disposizione del progetto di bilancio d’esercizio. Il Consiglio di Amministrazio- ne è convocato ogniqualvolta ne facciano richiesta tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.
3. La convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata o con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche telematico, ivi inclusi telefax e posta elettroni- ca, purché idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, fatto perve- nire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese almeno otto (8) giorni prima del giorno fissato per l’adunanza. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno.
4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, presso la sede sociale. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con moda- lità telematiche, purché ne sia dato atto nel verbale e sia garantita in ogni mo- mento:
d. l’individuazione dei partecipanti;
e. la possibilità per ciascun partecipante di intervenire, nonché di visiona-
re, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;
f. la contestualità dell’esame e della deliberazione.
5. Se il Consiglio di Amministrazione è svolto con modalità telematiche, la riunio- ne si considera tenuta nel luogo in cui siano contestualmente presenti il Presi- dente e il Segretario verbalizzante.
6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua mancanza o assenza, dal consigliere più an- ziano per età.
7. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costi- tuzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento delle riunioni e accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato atto nel verbale.
8. Il Presidente è assistito da un Segretario, designato di volta in volta dalla mag- gioranza semplice dei presenti.
9. Ciascun amministratore può farsi rappresentare tramite delega scritta, consegna- ta al delegato anche a mezzo telefax o posta elettronica. La relativa documenta- zione è conservata nel libro delle decisioni degli amministratori.
10. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituita con lo presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.
11. Il Consiglio di Amministrazione, validamente costituito, delibera a maggioran- za assoluta dei presenti.
12. Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto appo- sito verbale, trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.
13. Le decisioni dell’Organo amministrativo che non sono state adottate in confor- mità alle disposizioni del presente Statuto possono essere impugnate dagli am- ministratori dissenzienti, e dall’Organo di controllo entro 90 (novanta) giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni degli amministratori. Si applica- no le disposizioni dell’art. 2479-ter c.c..
14. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso, dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.
15. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 2381 c.c..
16. Si applicano altresì le disposizioni dell’artt. 2475-ter c.c. in tema di conflitto di interessi, nonché le disposizioni dell’art. 2476 c.c. in tema di responsabilità de-
gli amministratori e controllo dei soci.
Articolo 18 Rappresentanza sociale
1. Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della Società.
2. La rappresentanza della Società in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi se- de e grado di giurisdizione, anche sovranazionale e internazionale, spetta al Pre-
sidente del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può nominare direttori e procu-
ratori speciali e può deliberare che l’uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a di- pendenti della società e, eventualmente, a terzi.
Articolo 19 Amministratore unico
1. Qualora l’amministrazione della Società sia affidata ad un Amministratore uni- co, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazio- ne e del suo Presidente, ivi inclusa la rappresentanza sociale e i poteri indicati nell’articolo precedente.
Articolo 20
Organo di controllo e revisore legale dei conti
1. Quando obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l’Assemblea dei soci nomina un Organo di controllo, monocratico o collegiale.
2. Nel caso di Organo di controllo monocratico, il sindaco incaricato dovrà essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2, c.c.
3. Se l’Organo di controllo si compone di più persone, queste costituiscono il Col- legio sindacale. Il Collegio sindacale si compone di un numero variabile da tre a cinque membri effettivi, soci o non soci, e da due sindaci supplenti. In tal ca- so, almeno uno dei membri deve rientrare tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2, c.c. La nomina del Presidente del Collegio sindacale è riservata all’Assemblea dei soci.
4. Trovano applicazione le cause di decadenza e di ineleggibilità di cui all’art. 2399 c.c..
5. Il primo Organo di controllo è nominato nell’atto costitutivo.
6. I componenti dell’Organo di controllo durano in carica tre esercizi, sono rieleg- gibili e sono revocabili solo per giusta causa. La delibera di revoca deve essere
approvata con decreto dal tribunale, sentito l’interessato.
7. La nomina dei sindaci, con l’indicazione, per ciascuno di essi, del cognome e
del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, nonché la cessazione dall’ufficio devono essere iscritte, a cura dell’Organo amministrativo, nel Regi- stro Imprese entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla nomina. Si applicano le disposizioni dell’art. 2401 c.c.
8. All’atto della nomina, l’Assemblea dei soci determina altresì la retribuzione dei
componenti dell’Organo di controllo per l’intero periodo di durata del loro uffi-
cio.
9. L’Organo di controllo, monocratico o collegiale, vigila sull’osservanza della
legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, an- che con riferimento alle disposizioni del D.lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Vigila sulla gestione fi- nanziaria, esamina le proposte di bilancio, redigendo apposite relazioni, ed ef- fettua verifiche di cassa. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni e del Con- siglio di Amministrazione.
10. L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo, richiedendo agli amministratori notizie sull’andamento delle opera- zioni sociali o su determinati affari.
11. Delle attività dell’Organo di controllo è redatto apposito verbale, trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge.
12. Quando obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l’Assemblea dei soci nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. La revi- sione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revi- sione iscritti nell’apposito registro.
13. L’incarico di revisione legale dei conti può essere affidato al medesimo Organo di controllo, a condizione che quest’ultimo sia iscritto nell’apposito registro dei revisori legali o, nel caso di Collegio sindacale, che il collegio sia interamente composto siano revisori legali iscritti nell’apposito registro.
TITOLO V
AFFILIATI, TESSERAMENTO E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
Articolo 21 Tesserati
1. Sono tesserati i soci, gli atleti dilettanti, nonché tutti coloro che, previo paga- mento del contributo annuale, sono ammessi a frequentare le strutture e gli im- pianti sportivi della Società, al fine di partecipare e praticare le attività sportive dilettantistiche e ricreative di cui all’art. 5 del presente Statuto.
1. I tesserati devono essere in possesso di idoneo tesseramento presso una delle Federazioni sportive nazionali, Discipline Sportive Associate e/o Enti di pro- mozione sportiva cui la Società delibererà di affiliarsi.
2. Tutti i tesserati non soci godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesi- mi doveri determinati dalle norme e dai regolamenti delle autorità sportive.
3. Per ottenere l’ammissione, l’aspirante affiliato dovrà presentare apposita do- manda rivolta all’Organo amministrativo della Società. Per i soggetti minoren- ni, la domanda dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi ne detiene la responsabilità genitoriale. L’iter di ammissione dei tesserati non soci è detta- gliatamente specificato nel Regolamento emanato dall’Organo amministrativo.
4. I tesserati hanno diritto a partecipare alla vita della Società, nonché di utilizza- re le strutture sportive della stessa, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti da apposito Regolamento, approvato ed emanato con deliberazione dell’Organo Amministrativo. Il medesimo Regolamento si occupa altresì di specificare i doveri dei tesserati.
5. L’Organo amministrativo delibera in merito alle domande di ammissione degli aspiranti tesserati e cura la tenuta del libro dei tesserati, che potrà essere sosti- tuito dall’elenco dei tesserati rilasciato dagli Organismi Sportivi cui la Società è affiliata.
2.
3. 4. 5.
Articolo 22 Contributi annuali dei tesserati
Tutti i tesserati, ad esclusione dei soci, sono tenuti a corrispondere un contribu- to annuale, liberamente determinato dall’Organo amministrativo, entro il ________ (giorno/mese) di ogni anno.
I contributi annuali non sono trasmissibili, neppure a causa di morte, né rivalu- tabili.
Il tesserato non in regola con il pagamento dei contributi non può esercitare i relativi diritti.
Se il mancato pagamento dei contributi si protrae per oltre ___________, il tes- serato può essere escluso dalla Società con delibera dell’Organo amministrati- vo, previo invito ad adempiere e contestuale assegnazione di un congruo termi- ne per effettuare i pagamenti dovuti.
TITOLO VI
ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E TITOLI DI DEBITO
Articolo 23 Esercizio sociale e bilancio
L’esercizio sociale ha inizio il 1°gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni an- no.
Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea dei soci entro 120 (centoven- ti) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e/o all’oggetto della Società, il bilancio può esse- re approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’utile di esercizio risultante dal bilancio è destinato allo svolgimento dell’atti- vità statutaria o ad incremento del patrimonio, salvo quanto disposto all’art. 8, commi 3, 4 e 4-bis del D.lgs. n. 36/2021.
Articolo 24 Titoli di debito
La Società può emettere titoli di debito previa decisione dell’Organo ammini- strativo, da assumere con maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei compo- nenti del Consiglio di Amministrazione.
I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di succes- siva circolazione dei titoli, il soggetto che li trasferisce risponde della solvenza della Società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professio- nali ovvero soci della Società medesima.
La decisione di emissione dei titoli di debito deve indicare:
il valore nominale di ciascun titolo;
il rendimento dei titoli o i criteri per la sua valutazione;
il modo e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;
se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale e agli interessi sia, in
1. 2.
3.
1. 2.
3.
a)
b)
c)
d)
tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società; e) se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento della società.
4. I titoli di debito devono indicare:
la denominazione, l’oggetto e la sede della Società, l’indicazione dell’ufficio del
a)
Registro delle imprese presso il quale la stessa è iscritta;
b) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;
c) la data della deliberazione della sua emissione e della sua iscrizione nel registro delle imprese;
d) l’ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione, il modo di pagamento dei rendimenti o di rimborso di capitale, l'eventuale subordinazione dei di- ritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori della società;
e) f)
5. 6.
le eventuali garanzie da cui sono assistiti;
se emessi al portatore, l’investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi.
I possessori dei titoli di debito si riuniscono in assemblea al fine di deliberare in ordine alla nomina e alla revoca del rappresentante comune e agli altri ogget- ti d'interesse comune dei possessori dei titoli di debito.
L’assemblea dei possessori di titoli di debito è disciplinata dalle medesime di- sposizioni relative all'assemblea dei soci recate dal presente statuto e dal codi- ce civile in materia di società a responsabilità limitata.
TITOLO VI
SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO, CLAUSOLA COMPROMISSIORIA, FORO COMPETENTE E RINVIO
Articolo 25
Scioglimento e devoluzione del patrimonio
La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
In caso di scioglimento della Società, ogniqualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l’Organo di liquidazione è com- posto da coloro che in quel momento compongono l’Organo amministrativo.
In caso di scioglimento, cancellazione o estinzione per qualunque causa, il patri- monio della Società risultante dalla liquidazione sarà devoluto ai fini sportivi, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
Articolo 26 Foro competente
Per ogni controversia sorta in dipendenza di affari sociali o della interpretazio- ne o esecuzione del presente Statuto, che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il Foro del luogo ove la Società ha stabilito la propria sede legale.
Articolo 27 Clausola di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le dispo- sizioni del Codice civile, nonché quelle previste per le società sportive dilettanti- stiche dal D.lgs. n. 36/2021 e ss.mm.ii..